SOCIETA’: CONSEGUENZE DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
COSA ACCADE AI RAPPORTI PENDENTI?
Ai sensi dell’art. 2495 c.c. la cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione della persona giuridica anche in presenza di rapporti pendenti.
Alla cancellazione consegue un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale:
a) l’obbligazione della società non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (limitatamente o illimitatamente, in ragione del regime patrimoniale);
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.
Si precisa che nel caso di rapporti attivi (crediti) azionati in giudizio, l’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (Cass. n. 9464/2020).
COSA ACCADE AI GIUDIZI PENDENTI?
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (salvo l’eccezionale applicazione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 l. fall.). Pertanto, qualora l’estinzione intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, il difensore della società può farne esplicita dichiarazione: si determina in tal caso un evento interruttivo del processo. Il processo si estingue se non è proseguito o riassunto da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c..
Qualora invece la morte o la perdita di capacità della parte costituita non siano dichiarate dal difensore, in applicazione del principio di ultrattività del mandato professionale alla lite (SS.UU. n. 15295/2014), il medesimo procuratore è legittimato a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione.
Se l’evento interruttivo non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando non sarebbe più stato possibile il farlo constare in tali modi, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.